Prima della legge sull'ordinamento del governo, la legge 23 agosto 1988, n. 400[1], la dottrina distingueva[2] tra atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi, in quanto la decisione viene presa unicamente dal governo e il presidente si limita a darvi una veste di decreto presidenziale (verrà quindi, come tutti gli atti del presidente della Repubblica, controfirmato dai ministri competenti), e atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, come le nomine dei giudici costituzionali, il rinvio di una legge alle camere, e altro.
Inoltre, la normativa precedente al 1988 disponeva che venissero emanati nella forma del DPR i decreti legislativi, ma anche i regolamenti governativi, nonché i cosiddetti testi unici, che spesso erano decreti legislativi, con valore giuridico diverso[non chiaro]quando non delegati, attesa la differente collocazione[Di cosa? Non è chiaro quale dei tanti detti prima sia il soggetto] nella gerarchia delle fonti, ma con una veste formale identica: quella di decreto del presidente della Repubblica. La ragione era di tipo storico, infatti si era sostituita quella che era la veste del regio decreto (RD o anche r.d.) con quella del DPR per l'avvenuta modifica della forma istituzionale.
Per porre rimedio alla confusione ingenerata, l'art. 14 della legge n. 400/1988 stabilì che i nuovi atti legislativi frutto di esecuzione di una legge delega si sarebbero chiamati semplicemente "decreti legislativi", mentre la forma del decreto del presidente della Repubblica sarebbe rimasta, per quanto concerne gli atti normativi, esclusivamente per i regolamenti governativi (art. 17 della legge n. 400/1988).
In tale veste, inoltre, dal 1997 al 2003 per il breve periodo di vigenza dei testi unici misti, ovvero testi unici che raccoglievano, armonizzavano e coordinavano leggi e regolamenti via via intervenuti a disciplinare una data materia, vennero approvati atti di riordino e di semplificazione di normative complesse, mediante l'emanazione di tre contestuali atti legislativi del Governo:
un testo, approvato con decreto legislativo, contenente le norme di rango legislativo (detto testo B);
un testo, approvato con DPR, contenente le norme di rango regolamentare (detto testo C);
un testo, approvato con DPR, contenente l'insieme coordinato delle norme legislative e regolamentari (detto testo A)[3].
Nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie;
Nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
Nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
Destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
Destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
Nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
Provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
Conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
Atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;
Atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale.
Fino al 1988, i decreti legislativi erano emanati mediante D.P.R.: in tal caso, questi costituivano fonti primarie. Dal 1988, sono emanati con D.P.R. soltanto i regolamenti governativi e altri atti non aventi forza di legge.