Nel diritto privato la forma è il modo in cui si manifesta la volontà negoziale.

Tipologia

[modifica | modifica wikitesto]

Questa manifestazione può essere di due tipi:

Questa distinzione assume particolare importanza perché, come prescrive l'articolo 1350 del Codice Civile, alcuni atti e alcuni contratti sono nulli se non rivestono la forma scritta. (ad esempio, la vendita di un bene immobile pretende la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata e non può essere concluso in forma orale, sotto pena di totale nullità, cosa che ad esempio non accade per l'acquisto di un giornale in edicola).

Dal momento che, qualunque ne sia la forma, il contratto assume forza di legge tra le parti con la conoscenza da parte del proponente dell'accettazione dell'altra parte, esso rientra nella categoria dei cosiddetti atti recettizi.

Bibliografia

[modifica | modifica wikitesto]

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto