Le opere collettive sono opere formate mediante l'unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi e riuniti da un coordinatore con un determinato scopo[1].

L'opera collettiva è una tipologia specifica di opera complessa. Si caratterizza per essere realizzata da più autori, i quali possono utilizzarla separatamente benché risulti una creazione unica.

Le opere collettive sono per lo più a carattere scientifico, didattico o divulgativo. Classici esempi sono le enciclopedie, le riviste, i giornali e le antologie.

Definizione nel diritto italiano

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Il diritto d'autore è regolamentato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 . Di seguito si riportano i riferimenti agli articoli di legge di maggior rilevanza.

Come recita l'Art. 3 della Legge sul diritto d'autore, per le opere collettive valgono le stesse norme che proteggono le opere originali:

«Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.»

La caratteristica che contraddistingue un'opera collettiva è non tanto la raccolta o la riunione di opere autonome, quanto l'organizzazione di un complesso progetto, la scelta dei collaboratori e l'organizzazione e la direzione dell'attività creativa volta ad attuare il progetto stesso.

Autore

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A tale proposito l'Art. 7 della legge sul diritto d'autore considera autore dell'opera colui che organizza e dirige la creazione della stessa:

«È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.»

Quello che caratterizza l'opera collettiva non è tanto l'elemento strutturale, quanto la coesistenza di due livelli creativi: quello dei singoli contributi che compongono l'opera e quello dell'ideazione dell'opera totale e della scelta e coordinamento dei contributi o dell'organizzazione e direzione dell'attività creativa svolta dai collaboratori.

Collaboratori

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Anche le singole parti dell'opera collettiva sono considerate come opere creative, per cui il diritto di singola utilizzazione spetta ad ogni singolo creatore dell'opera. Ciò è dichiarato al comma 2 dell'Art. 38 della legge sul diritto d'autore affermando:

«Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.»

Inoltre l'Art. 38 dispone anche che nell'opera collettiva, salvo patto contrario,

«[...] il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante dall'applicazione dell'art. 7. [...]»

dove per editore si intende la persona fisica o giuridica che assume il rischio economico e sostiene i costi imposti dalla creazione e dalla pubblicazione dell'opera.

Nell'ambito di tali opere bisogna dunque distinguere tre soggetti titolari di diritti distinti: l'autore, ovvero colui che organizza e dirige la creazione dell'opera, l'editore che è invece titolare dei soli diritti di utilizzazione economica e i singoli autori delle parti dell'opera a cui spettano i diritti sulle medesime parti.

Riutilizzo

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L'Art. 42 consente l'utilizzo del singolo frammento da parte dell'autore purché venga indicata l'opera collettiva da cui è tratto, nonché la data di pubblicazione:

«L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.»

Durata del diritto

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A differenza delle opere indicate dall'articolo 10 della legge del diritto d'autore, per le opere collettive l'Art. 26 stabilisce due ipotesi per quanto riguarda la durata del diritto.

L'Art. 26 comma I recita che:

«La durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno.»

L'Art. 26 comma II stabilisce invece che:

«La durata dei diritti di utilizzazione dell'opera come un tutto è di 70 anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale è stata effettuata, salve le disposizioni all'Art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.»

Diritto francese

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Nel diritto francese l'opera collettiva è definita dall'articolo 113-2 alinea 3 del [Code de la propriété intellectuelle come l'opera creata sotto l'iniziativa di una persona fisica o morale che la edita, la pubblica sotto la sua direzione e il suo nome, e nella quale la contribuzione personale dei diversi autori partecipanti alla sua elaborazione si fonde nell'insieme in vista della quale è concepita senza che sia possibile attribuire a ciascuno un diritto distinto sull'insieme realizzato.

In pratica l'opera collettiva si definisce grazie a due criteri.

Note

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  1. ^ Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia p.109-120

Collegamenti esterni

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