La traditio era la forma più semplice di trasferimento del possesso (nella legge romana), in quanto consisteva nella materiale consegna del bene; la stessa traditio tuttavia, se accompagnata da iusta causa ed animus dominii trasferendi, trasferiva, per le res nec mancipi, addirittura la piena proprietà.

Ed infatti si diceva: Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si venditio aut aliqua iusta causa praecesserit, propter quam traditio sequeretur.

Per la traditio occorreva che il bene fosse di proprietà o in possesso del tradens; occorreva poi che quest'ultimo avesse volontà di acquisire, ma soprattutto bisognava che vi fosse una iusta causa traditionis, ossia un motivo giuridicamente valido per trasmettere il bene (causa solvendi, causa donationis, ecc.).

Nella storia del diritto

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In epoche arcaiche era indispensabile la materiale consegna del bene (dominia rerum non nudis pactis transferuntur), poi fu sufficiente anche la traditio symbolica (consegna delle chiavi della casa).

In seguito si ammise la validità delle seguenti forme che presupponevano solo l'espressione del consenso in occasione del negozio giuridico sottostante o del fatto giuridico che le giustifica:

In epoca imperiale si affermò il principio che la traditio doveva essere accompagnata da una scriptura, e si sostenne che era questa (e non la consegna) a trasferire la proprietà: era nata l'esigenza dello scriptum ad substantiam, che Giustiniano invece richiese come pura formalità (traditio chartae o instrumenti).

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