L'arbitrato (dal latino arbitratus, lett. "giudizio") è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso ad un procedimento giudiziario) note anche come ADR (Alternative dispute resolutions), che consiste nell'affidamento a uno o più soggetti terzi (gli arbitri) dell'incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.

Lineamenti generali

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Storia

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La possibilità delle parti di escludere il giudice investito della cognizione della lite, sottraendogli il potere di decidere sulla controversia, trae origine nell'istituto del diritto romano della ricusazione, il diritto processuale delle due parti di accordarsi e di far valere un motivo impediente per la prosecuzione del giudizio con un giudice specifico.

In Italia, caduto in disuso, esiste dai tempi del fascismo il Giurì d'onore, cui le parti possono deferire irrevocabilmente le liti per i reati di ingiuria e diffamazione, senza obbligo di produrre al giudice una giusta causa oppure un giustificato motivo.
In modo simile ai grand jury dei Paesi anglosassoni, l'arbitrato in Italia è stato in passato una fase obbligatoria prima di poter agire in giudizio per varie materie del contendere nel diritto privato (lavoro, condominio, banche, ecc.), con tentativi ripetuti da parte dei legislatori di rendere i lodi arbitrali un atto avente forza di legge fra le parti, che precludeva in toto oppure in casi specifici molto circostanziati la possibilità successiva di adire il giudice.

Vantaggi e svantaggi

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Come detto, l'arbitrato è un sistema di risoluzione delle controversie alternativo rispetto al ricorso ai giudici statali. Questo sistema alternativo può essere scelto allo scopo di conseguire uno dei suoi vantaggi sperati:

Nondimeno, il ricorso all'arbitrato può presentare anche degli svantaggi; ad esempio:

Arbitrabilità

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Nella generalità degli ordinamenti, vi sono alcune controversie che, per loro natura, non possono essere deferite agli arbitri, o possono esserlo solo al ricorrere di determinati presupposti. In particolare, possono essere individuate due categorie di queste controversie:

Clausole arbitrali

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Le clausole arbitrali possono dividersi in due categorie:

Nella generalità degli ordinamenti, una clausola arbitrale è ritenuta valida anche in mancanza di particolari formalità, purché emerga chiaramente la volontà delle parti di deferire la controversia ad arbitri. Ad esempio, per il diritto italiano, sarebbe valida anche una clausola estremamente sintetica, del genere "Controversie: arbitrato".

Inoltre, solitamente le clausole arbitrali sono soggette a una speciale disciplina e viene loro riconosciuta autonomia dal contratto che le contiene. Così, ad esempio, ove sorgesse disputa tra le parti in merito alla nullità del contratto, questa nullità non travolgerebbe la clausola compromissoria.

L'arbitrato nel diritto internazionale e comparato

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L'arbitrato è sovente usato per la risoluzione di controversie civili e commerciali, specialmente nel settore del commercio internazionale[1]. Un esempio concreto è l'arbitrato offerto dalla Camera di commercio internazionale (ICC), che lo regola tramite le Arbitration Rules.

L'arbitrato è utilizzato anche come mezzo di soluzione pacifica delle controversie tra Stati. Un esempio significativo in tale ambito è l'arbitrato previsto dall'Allegato VII alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare per le controversie riguardanti la sua interpretazione e applicazione.

Note

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  1. ^ Martin F. Gusyeil Andrews, Arbitration and Contract Law: Common Law Perspectives [1 ed.] 978-3-319-27142-2, 978-3-319-27144-6 Springer International Publishing 2016.

Bibliografia

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Voci correlate

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Altri progetti

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Collegamenti esterni

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