Per banno (in latino bannum), nel diritto feudale, si intende il potere esercitato dal detentore di una sovranità (regno o feudo che sia) sui propri sudditi. Esso consisteva nel diritto d'imporre corvées ai sudditi, di riscuotere le tasse, di intraprendere azioni di guerra e, più in generale, di potersi far riconoscere come signore legittimo di un territorio. Da qui nasce la dicitura di signoria bannale (o banale) riferita al regime di feudalità.
Lo stesso diritto è conosciuto anche come bannalità (che deriva dalla parola francese Banal).[1]
L'etimologia della parola è nota: nelle lingue germaniche ban indicava il potere supremo che spettava a ciascun capo delle tribù.[2]
Il potere di banno era pressoché assoluto e, di conseguenza, qualsiasi decisione del signore era considerata legge. Non è tuttavia da estremizzare questa capacità d'imposizione, poiché, nel Medioevo, in seguito all'affievolimento del principio romano di diritto, si rafforzò il peso delle consuetudini. I sudditi, perciò, si potevano sentire legittimati a non piegarsi alla volontà del signore, nel caso in cui questa si fosse opposta alla consuetudine consolidata. Il banno, come si è compreso, vincolava tutti coloro che non dipendevano da un'autorità per un vincolo vassallatico, ma per pura sudditanza. Non esisteva, dunque, nessun giuramento che legasse i contadini al proprio signore.
In seguito al periodo di anarchia seguito al disfacimento dell'Impero Carolingio, vennero a formarsi signorie di banno dal confluire nelle mani di un solo signore di un certo numero di possedimenti già allodiali. Tale genere di signoria, al contrario di quella feudale, non derivava la propria legittimità da nessuna investitura e fu, a lungo, considerato quasi come abusivo. Lo stato di disordine del periodo, tuttavia, fece sì che questo tipo di potentati venisse in fretta accettato.
Residuo di antiche tradizioni degli uomini liberi, in alcuni paesi europei sopravvenne contro il banno il principio che ciascuno dovesse essere giudicato dai propri pari, diritto che in Inghilterra fu formalizzato nella Magna Charta, concetto poi riassunto nella giuria.
Il riaffermarsi di un potere statuale, per quanto dispotico o assoluto, portò nei secoli successivi all'esaurirsi del potere coercitivo del banno. In genere tutte le volte che il potere giudiziario venne affidato appunto a un giudice, si introdusse il concetto di appello[3].
In Francia l'abolizione delle bannalità sancita nella notte del 4 agosto del 1789 viene considerata come fondamentale nella prima fase della rivoluzione francese[4][5][6][7].
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