La Comunicazione Obbligatoria Unificato Flussi UniLav, Unimare, Uniurg, Unisomm e VarDATORI (abbreviata CO) indica, nell'ambito del diritto del lavoro italiano un sistema di comunicazioni che sono obbligatorie, a carico di vari soggetti. Devono essere inviate dai datori di lavoro (o loro intermediari) vengono raccolte sul Nodo di Coordinamento Nazionale, e successivamente elaborate per la costruzione del database amministrativo (COB), da cui parte il processo di trattamento e trasformazione del dato statistico (SISCO).[1]

Il sistema è informatizzato è gestito con modalità di cooperazione applicativa da un soggetto centrale - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - e da altri soggetti - le Regioni, l'INPS, l'INAIL, le Prefetture - che con questo collaborano fornendo dati o scambiandoli, in relazione alle assunzioni di lavoratori o altri soggetti obbligati.

Disciplina normativa

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La norma principale in tema è la legge Biagi (d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276), che all'art. 17, prevedeva varie disposizioni di modifica delle norme previste per l'assunzione dei lavoratori, in primis il d. lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

Le comunicazioni obbligatorie on line per l'assunzione dei lavoratori sono state istituite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185, recante la (legge finanziaria per l'anno 2007).

Il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, di concerto tra Ministro del lavoro e della previdenza sociale e Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ha introdotto disposizioni tecniche per l'effettuazione di tale attività.

Il sistema è entrato a regime il 1º marzo 2008, tranne nella Provincia autonoma di Bolzano, dove per esigenze di bilinguismo l'avvio del sistema è rinviato al 1º dicembre 2008.

Con apposito Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 gennaio 2008, il sistema è stato esteso anche ai lavoratori marittimi, un primo tempo a far data dal 1º aprile 2008, spostata in seguito, al 1º agosto 2008. Tale sistema è definito Sistema Informatico UNIMARE, e diversamente dal sistema ordinario è gestito solo a livello centrale prima dal Ministero del lavoro e poi dal 2015 dall'"ANPAL-Agenzia Nazionale Politiche Attive di Lavoro".[1].

Funzione

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Con il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie si invia una sola comunicazione ai fini dell'adempimento a tutti gli obblighi prima previsti nei casi di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro, a vari soggetti, su differenti comunicazioni cartacee.

La comunicazione sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano:

Permangono in diversi settori ulteriori adempimenti, non aboliti dall'introduzione della CO. Infatti, per i lavoratori dello spettacolo vige tuttora, ed in contemporanea alle CO, anche l'obbligo di richiesta telematica del certificato di agibilità all'ex Enpals, ora incorporata nell'INPS, ossia del documento che comunica all'ente i dati dei lavoratori ai fini contributivi. In pratica quindi, per ogni soggetto sia autonomo che subordinato operante nello spettacolo, è obbligatorio redigere telematicamente una doppia comunicazione solo in parte sovrapponibile, poiché la comunicazione preventiva di assunzione concerne il portare a conoscenza dell'Enpals l'attivazione di un rapporto di lavoro (sia esso subordinato, parasubordinato e persino autonomo - diversamente da qualunque altro settore di lavoro, ove l'autonomo è esonerato), mentre il certificato di agibilità riguarda l'assolvimento preventivo del pagamento dei contributi: in pratica assicura che il datore di lavoro o committente non abbia debiti previdenziali con l'Enpals, poiché in tal caso l'agibilità non viene rilasciata, salvo pagamento del pregresso debito.

Oggetto delle comunicazioni

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I rapporti da comunicare al sistema CO non sono solo quelli di lavoro subordinato, ma tendenzialmente tutti, anche quelli parasubordinati ed autonomi.

In particolare[2] bisogna comunicare:

Soggetti interessati

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La legge n. 296/2006 individua vari soggetti interessati:

  1. i soggetti obbligati a presentare la comunicazione obbligatoria;
  2. i soggetti intermediari abilitati ad effettuare la comunicazione obbligatoria;
  3. i soggetti pubblici destinatari della comunicazione, con funzioni di controllo e monitoraggio.

Sono soggetti obbligati:

Sono soggetti intermediari abilitati:

Sono soggetti pubblici interessati:

Servizi Regionali

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Il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie è un sistema "federato" basato su una serie di nodi regionali collegati tra loro per il tramite del nodo centrale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La trasmissione dei dati avviene tramite i Servizi messi a disposizione dalle regioni cui la legge Bassanini ha conferito il compito del monitoraggio del mercato del lavoro.

Alle Regioni spettano la definizione delle modalità con cui trasmettere i dati, le regole e le soluzioni per accreditarsi e realizzare la trasmissione, mentre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, invece, organizza l'elenco ufficiale dei servizi informatici implementandoli nel nodo centrale. La comunicazione viene quindi indirizzata ai differenti destinatari che hanno titolo a riceverla (Enti previdenziali ed assicurativi, Direzioni Provinciali del Lavoro, il Ministero stesso ed eventuali altre Regioni di competenza) utilizzando l'infrastruttura di cooperazione realizzata dal Ministero del Lavoro e dalle Regioni.

Tuttavia, non tutte le Regioni hanno organizzato il sistema, pertanto per evitare la paralisi del sistema, ed in via transitoria in attesa dell'implementazione regionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei soggetti obbligati ed abilitati un dominio transitorio per consentire l'invio informatico nel caso di mancata attivazione dei sistemi informatici regionali.

Le Regioni che accedono al dominio transitorio sono: Molise, Sicilia, Provincia di Trento. La Basilicata dal luglio 2008, la Sardegna dall'ottobre 2008 e la Calabria dal luglio 2009, la Campania dal maggio 2011, non utilizzano più il dominio transitorio ministeriale.

Note

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  1. ^ Cfr. il sito relativo: https://web.archive.org/web/20181223032306/http://unimare.anpal.gov.it/.
  2. ^ Cfr. la Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14 febbraio 2007, n. 4746.
  3. ^ Cfr. circ. Presidenza consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 15 luglio 2004.
  4. ^ La norma risulta abroga dalla legge n. 133/2008. Così recitava l'art. 1: "1. In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, il personale artistico e tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, è assunto per il tramite dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del presidente della repubblica 24 settembre 1963 n. 2053. 2. È ammessa la richiesta nominativa. 3. Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949 n.264, e del decreto del presidente della repubblica 24 settembre 1963, n.2053."
  5. ^ Cfr. la Legge Finanziaria 2005.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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