Le obligationes quasi ex delicto sono delle obbligazioni del diritto romano. Secondo la classificazione delle fonti delle obbligazioni introdotte da Giustiniano nelle Institutiones: ogni obligatio sorge aut ex contractu aut quasi ex contractu aut ex delicto aut quasi ex delicto. Tra le obbligazioni quasi ex delicto si annoverarono obbligazioni nascenti da atti illeciti pretori non dolosi, giudicati meno gravi rispetto ai delitti e contemplati da Gaio già tra le variae causarum figurae.

In tutti e quattro i casi i Romani ammisero per evidenti ragioni di ordine pratico una responsabilità oggettiva, senza colpa.

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