Delitto di Prostituzione minorile | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I |
Disposizioni | art. 600 bis |
Competenza |
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Procedibilità | d'ufficio |
Arresto |
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Fermo |
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Pena |
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Il reato di prostituzione minorile è un delitto previsto dal codice penale italiano all'art. 600 bis. Tale tipologia di reato rientra tra i delitti contro la persona, disciplinati nel Libro II, Titolo XII del codice.
Il reato è consumato da chiunque
La pena è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da euro 15.000 a euro 150.000 .
Al secondo comma della norma è prevista la consumazione del reato qualora l'agente compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi. La pena è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 1.500 a euro 6.000.[1]
Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di compiere gli atti vietati dal precetto della norma. Tuttavia dal 2012, per tutti i delitti contro la personalità individuale, compresa quindi la prostituzione minorile, è stato introdotto un profilo parziale di colpa, poiché, a norma dell'art. 602-quater c.p., "il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile."