In Italia, i redditi di lavoro dipendente, disciplinati dal Capo IV, Artt. 49 - 52, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro (art. 49, D.P.R. 917/1986).

Parimenti sono considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro.

Redditi assimilati

Sono poi assimilati a redditi di lavoro dipendenti:

Somme escluse

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

Voci correlate