L'articolo 48 della Costituzione italiana sancisce il diritto di voto.

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.»

Elettorato attivo

Lo stesso argomento in dettaglio: Elettorato attivo (ordinamento italiano).

Il primo comma dell'art. 48 Cost. sancisce il principio del suffragio universale, riconoscendo l'elettorato attivo a tutti i cittadini maggiorenni senza distinzione di genere. Storicamente, il suffragio universale in Italia è stato esteso alle donne anteriormente alla Costituzione, in vista del referendum istituzionale che introdusse la forma di Stato repubblicana[2]. La norma costituzionale indica perciò due soli requisiti positivi per l'esercizio del diritto di voto.

Il quarto comma dell'art. 48 Cost. dispone limitazioni al diritto di voto per causa d'incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile o per indegnità morale. I requisiti negativi del diritto di voto consistono dunque nell'assenza di tali limitazioni.

La legge ordinaria specifica che non hanno diritto di voto i sottoposti a misure di prevenzione; i sottoposti a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a divieto di soggiorno in uno o più comuni o province; i condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea[7].

Caratteri del voto

Lo stesso argomento in dettaglio: Elettorato attivo (ordinamento italiano) § Voto.

Il secondo comma dell'art. 48 Cost. stabilisce i caratteri del voto, definendolo personale, eguale, libero e segreto, e qualificandone l'esercizio come dovere civico.

La proclamazione dell'esercizio del voto come dovere civico è un compromesso maturato alla Costituente tra i fautori del voto obbligatorio e quelli del voto come dovere puramente morale[11][12]. La formula prescelta permise in origine di irrogare sanzioni simboliche all'astensionista. Esse sono state abolite dalla riforma elettorale del 1993.

Voto estero

Lo stesso argomento in dettaglio: Voto degli italiani residenti all'estero.

Il terzo comma dell'art. 48 Cost., introdotto con legge costituzionale nel 2000[13], ha istituito una circoscrizione Estero per consentire l'esercizio del voto alle elezioni politiche da parte dei cittadini non residenti in Italia. L'innovazione si è completata con ulteriori modifiche degli art. 56 e 57 Cost.[14] e con la puntuale attuazione da parte della legge ordinaria[15][16].

Note

Bibliografia

Voci correlate