Legge 30 luglio 2002, n. 189
Titolo estesoLegge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
StatoBandiera dell'Italia Italia
Tipo leggeLegge ordinaria
LegislaturaXIV
ProponenteUmberto Bossi
Gianfranco Fini
SchieramentoFI, AN, LN, UDC, NPSI
Promulgazione30 luglio 2002
A firma diCarlo Azeglio Ciampi
Testo
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Gazzetta Ufficiale

La legge 30 luglio 2002, n. 189, meglio nota come legge Bossi-Fini, è una normativa della Repubblica Italiana che disciplina l'immigrazione, detta così dai primi firmatari Gianfranco Fini e Umberto Bossi che nel governo Berlusconi II ricoprivano rispettivamente le cariche di vicepresidente del Consiglio dei ministri e di ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione.

Storia

Venne varata dal Parlamento italiano nel corso della XIV Legislatura, di modifica del Testo Unico delle disposizioni circa la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ovvero il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, al fine di regolamentare le politiche sull'immigrazione e sostituire la norma precedente, la legge Turco-Napolitano, confluita poi nella legge del 2002.

La legge fu approvata dal Senato della Repubblica il 28 febbraio 2002 con 153 favorevoli, 96 contrari e 2 astenuti, passando quindi alla Camera dei deputati che l'approvò con modifiche il 4 giugno con 279 favorevoli, 203 contrari e un astenuto. Fu approvata definitivamente dal Senato l'11 luglio con 146 favorevoli, 104 contrari e 104 astenuti.

La legge fu quindi promulgata il 30 luglio e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 26 agosto, entrando in vigore il 10 settembre.

Caratteristiche

La legge in materia di immigrazione, entrata in vigore il 10 settembre, oltre ad avviare le procedure restrittive segna anche l'inizio delle procedure per la regolarizzazione di colf, badanti e lavoratori non in regola. A questo proposito è necessario ricordare che in tutti gli uffici postali è possibile reperire la documentazione ufficiale: ogni cittadino extracomunitario che voglia regolarizzarsi deve far riferimento esclusivamente ai modelli ufficiali che vengono consegnati alle poste, per ragioni tecniche non risultano infatti validi quelli ripresi da giornali o stampati attraverso internet.

In sintesi, le principali novità della legge furono le seguenti:

Diritto di asilo

Così come Amnesty International ha evidenziato nel rapporto annuale 2006[1], nonostante l'Italia aderisca alla Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati, la legge Bossi-Fini, che ha emendato la precedente normativa sull'immigrazione, non è considerabile una legge specifica e completa sul diritto di asilo, in quanto si limita a modificare taluni aspetti della Legge Martelli[2], ancora oggi il testo base nel merito.

L'istituzione dei centri di identificazione per la detenzione dei richiedenti asilo e di una procedura veloce per la determinazione del diritto di asilo per i richiedenti detenuti, «genera preoccupazione» per:

Ammissibilità costituzionale

I tribunali di Genova, Torino, Bologna, Ancona (sezione distaccata di Jesi), Gorizia, Trieste, Milano, Terni e Verona avevano sollevato una questione sulla legittimità costituzionale della norma chiedendo un giudizio di legittimità costituzionale in merito alla pena della reclusione da 1 a 4 anni prevista per gli stranieri che non rispettano i decreti di espulsione e rimangono illegalmente sul territorio italiano.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22/2007[3], ha sancito che il rapporto reato-pena previsto nella legge Bossi-Fini non viola il canone della ragionevolezza e ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate.

Note

  1. ^ Amnesty International: Rapporto annuale 2006 Archiviato il 13 febbraio 2007 in Internet Archive.
  2. ^ Legge 28 febbraio 1990, n. 39, conversione del DL. 30 dicembre 1989, n. 416, recante Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi presenti nel territorio dello Stato.
  3. ^ Sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 22 gennaio 2007

Bibliografia

Voci correlate