La sicurezza sul lavoro in Italia indica gli strumenti e gli istituti in tema di sicurezza sul lavoro in Italia.

Disciplina generale

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Tra le norme in tema si annovera il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che sostituì la vecchia normativa risalente agli anni '50.

La salute e la sicurezza sul lavoro furono poi regolamentate mediante legge delega del 3 agosto 2007, n.123 e dal successivo decreto attuativo del 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008,[1] successivamente modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, attualmente in vigore.

Scopo fondamentale del nuovo disposto fu il riordino e coordinamento in un unico testo delle norme precedentemente in vigore in tema di sicurezza sul lavoro,[2] che sono state in buona parte abrogate.

Figure del sistema sicurezza sul lavoro

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Di seguito sono riportate le principali figure coinvolte nel sistema di sicurezza aziendale previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:[1]

Servizio di Prevenzione e Protezione

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Il servizio di prevenzione e protezione è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Esso è costituito da:

In tutte le attività il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui all'art. 31 del D. Lgs. 81/08.[1]

Tale servizio è composto da un Responsabile e, se necessario, da un numero sufficiente di addetti al servizio di prevenzione e protezione. Tali figure possono essere interne o esterne, ove previsto, e devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08,[1] ed in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda; devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Figure che vigilano il D.lgs 81/2008

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Le principali figure che esercitano la vigilanza nel rispetto del D.Lgs. 81/08 sono:[1]

Misure generali di tutela e sicurezza

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Esempio di situazione di pericolo sul lavoro

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

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Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

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Il datore di lavoro, che esercita le attività e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

Obblighi del preposto

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In riferimento alle attività, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

Obblighi dei lavoratori

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Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Il D. Lgs. 81/2008 abroga, tra le altre norme (prima di tutte il D.Lgs.vo 626/94), anche il precedente decreto D.Lgs 494/1996 riguardante i cantieri temporanei o mobili, integrandone le disposizioni nel Titolo IV, introducendo importanti modifiche ed inserendo specifiche norme tecniche negli allegati. Il D.lgs. 81/2008 non ha invece abrogato il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali” . Attualmente si sta lavorando per cercare di integrare il D.Lgs. 271/99 con il D.Lgs. 81/2008 azione di non semplice fattibilità che dovrà necessariamente tener conto di importanti aspetti che connotano il settore della Navigazione. Con l'entrata in vigore del 271/99 i lavoratori marittimi hanno ottenuto anch'essi “importanti vantaggi” a salvaguardia della propria salute ed integrità fisica, uno tra tanti risulta essere sicuramente l'estensione dell'obbligo di Sorveglianza Sanitaria (art. 23. D.Lgs. 271/99) a cura del Medico Competente, del Lavoratore Marittimo che sino all'entrata in vigore del suddetto decreto era assoggettato a visite mediche volte a constatare l'idoneità/inidoneità alla navigazione attraverso la Visita Biennale svolta dalla Sanità Marittima, senza che fosse verificata da medici specialisti l'idoneità/inidoneità alla mansione specifica svolta a bordo delle unità navali, fondamentale per prevenire l'insorgenza di tecnopatie. Attualmente Il CISPI – Centro Italiano Sicurezza Prevenzione Informazione – (www.cispi.it) detiene la più ampia ed importante banca dati in Italia, riguardante “l'andamento della Sorveglianza Sanitaria in favore del personale marittimo” ciò in quanto impegnato sin dall'entrata in vigore del Decreto 271/99 in attività di medicina del lavoro in favore di diverse migliaia di lavoratori delle più grandi Compagnie di Navigazione Italiane sia pubbliche che private (ad esempio Tirrenia di Navigazione, Adriatica di Navigazione, Campania Regionale Marittima, Sicilia Regionale Marittima, Sardegna Regionale Marittima, Toscana Regionale Marittima, ecc. ecc. ). La banca dati, oltre ai dati strettamente sanitari ed a quelli in cui si evidenziano tecnopatie, raccoglie una serie di dati riferibili alle diverse classificazioni di rischio variabili in funzione delle diverse tipologie navali esaminate (navi merci, navi traghetto, aliscafi, unità veloci, catamarani, moto pontoni, ecc.)

Dall'omissione delle precauzioni in materia consegue sia la responsabilità penale del datore di lavoro che il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore subordinato. Gli indennizzi ai lavoratori infortunati vengono erogati da parte dell'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che è l'istituto assicurativo al quale tutti i lavoratori devono essere iscritti, con il pagamento dei relativi contributi da parte della Azienda.

Forme contrattuali

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Nel caso di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276[4]), gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore, fatto salvo l'obbligo a carico del somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene assunto.

Nell'ipotesi di distacco del lavoratore (articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276[4]), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Nei confronti dei lavoratori a progetto (articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276[4]) e dei collaboratori coordinati e continuativi (articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile), le disposizioni del decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, mentre nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276[4]), il decreto e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Relativamente ai lavoratori a domicilio (legge 18 dicembre 1973, n. 877[5]) trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto in seguito commentate. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) in relazione alle effettive mansioni assegnate.

A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII del decreto (Attrezzature munite di videoterminale), indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo IX (Sostanze pericolose).

I lavoratori a distanza devono essere informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed devono applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, è previsto che il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti abbiano accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il datore di lavoro deve poi garantire l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

Statistiche degli infortuni sul lavoro in Italia

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Nel dopoguerra si è avuta in Italia una progressiva riduzione degli infortuni sul lavoro, a seguito delle graduali applicazioni delle norme di sicurezza emanate nell'immediato dopoguerra, fra cui: il DPR 547/1955 sulla prevenzione infortuni negli stabilimenti, il DPR 164/1956 sulla sicurezza dei cantieri e il DPR 303/1956 sull'igiene del lavoro.[senza fonte]

Indicativamente si è passati da un valore medio di quasi 2000 morti all'anno (anni cinquanta) ad un valore di circa 1500 morti all'anno (anni sessanta e settanta) e negli ultimi decenni si sono registrati indicativamente circa 1000 decessi sul lavoro all'anno in tutto il territorio nazionale. Questa riduzione o dimezzamento degli infortuni è dovuta alla continua e progressiva applicazione delle norme tecniche degli anni '50.[senza fonte]

Il 2 maggio 1974 l'INAIL diede l'avvio al CIDI (Centro di Informazione e Documentazione Infortunistica). I dati relativi a tutti gli infortuni industriali, artigianali, agricoli e alla malattia professionale denunciati cominciarono ad essere raccolti ed immagazzinati nel cosiddetto Thesaurus[1], sfruttando in tal modo le allora sorprendenti capacità dell'elaborazione elettronica dei dati. In tal modo si iniziò la pubblicazione annuale delle INAIL - Statistiche per la prevenzione [2] sia con l'esposizione dei dati globali sia con pubblicazioni monografiche, minimonografiche, settoriali (per es.: gli infortuni nel settore artigiano, gli infortuni femminili, gli infortuni in un determinato settore professionale o per distribuzione geografica).[3]

Attuale andamento infortunistico

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Dopo una prima riduzione degli infortuni dal dopoguerra agli anni '90, nell'ultimo decennio si è registrato un aumento infortunistico, riportato ampiamente sui mass-media.[senza fonte]

I dati statistici confermano infatti che dal 1996 al 2006 gli infortuni a lavoratori con danni permanenti sono aumentati in modo significativo.[senza fonte]

Più precisamente si è passati da circa 20.000 infortuni con danni permanenti nell'anno 1996 che sono aumentati gradualmente in circa 10 anni fino a raggiungere il numero di circa 30.000 infortuni con danni o mutilazioni permanenti nell'anno 2006.[senza fonte] La gravità della situazione è stata fatta presente dagli organi di stampa e da molti esponenti politici.[senza fonte] A seguito dell'aggravamento del problema infortunistico si è ritenuto opportuno nel 2008 fare un nuovo Testo Unico Sicurezza Lavoro, che raccoglie tutte le norme di sicurezza fino ad oggi emanate, approvato con il Decreto Legislativo 81/2008. A tale Decreto sono state apportate disposizioni integrative e correttive emanate con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato su Gazzetta ufficiale n. 1180 del 05/08/2009. Gli ultimi dati registrati dall'INAIL (rilevazione al 29 febbraio 2012) parlano di una riduzione del 6,4% di infortuni complessivi dal 2010 al 2011, si passa da circa 776.000 a 726.000 denunce, cinquantamila in meno rispetto al 2010; inoltre si ha una riduzione del 4,4% degli infortuni mortali, si passa dalle 973 denunce nel 2010 (dato definitivo e per la prima volta al di sotto delle mille unità) alle 930 denunce nel 2011 (stima del dato consolidato). In aumento, sempre secondo i dati INAIL, sono le malattie professionali che registrano un + 10% circa dal 2010, il quale registrava già un + 7.600 denunce rispetto al 2009, per approdare al 2011 con circa 46.500 denunce. Di seguito una tabella riassuntiva dal 2006 al 2011 emessa dall'INAIL fotografa gli ultimi anni con il numero di infortuni all'anno, la percentuale rispetto all'anno precedente così anche per i casi mortali.

INFORTUNI 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IN COMPLESSO 928.140 912.402 875.144 790.112 775.669 726.000
variazioni % rispetto anno precedente - -1,7 -4,1 -9,7 -1,8 -6,4
CASI MORTALI 1.341 1.207 1.120 1.053 973 930
'variazioni % rispetto anno precedente - -10,0 -7,2 -6,0 -7,6 -4,4
I dati 2011 sono valori stimati sulla base delle denunce acquisite dagli archivi gestionali INAIL al 29 febbraio 2012

Metodi di analisi dei rischi lavorativi

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In Italia con il recepimento della Direttiva 89/391/CEE, Legge 626 del 1994 si è introdotta l'obbligatorietà della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in tutte le attività pubbliche e private con lavoratori dipendenti (o assimilabili).

Nel 2008 le diverse norme italiane ed europee sono state coordinate con il Testo Unico Sicurezza Lavoro, entrato in vigore come D.Lgs 81/2008.[1]

Questo decreto prevede agli artt. 17 e 28 che in tutte le aziende pubbliche e private venga predisposto un apposito Documento di Valutazione dei rischi per i lavoratori, sotto la responsabilità indelegabile del datore di lavoro (che eventualmente può farsi supportare dalla consulenza di professionisti esperti della materia).

Le misure di prevenzione e protezione, nonché i dispositivi di protezione individuale da adottare e gli interventi di adeguamento indicati su questo documento dovranno poi essere attuati immediatamente o a breve termine se hanno carattere di urgenza, o saranno inseriti nella programmazione aziendale se si tratta di lavori di adeguamento previsti a medio o a lungo termine.

L'articolo 28 del Testo Unico Sicurezza Lavoro prevede che il Documento di Valutazione dei rischi abbia i seguenti contenuti:

È in generale utile integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con le seguenti informazioni:

Il Documento di valutazione dei rischi lavorativi deve essere predisposto in modo specifico, in particolare per aziende di grandi e medie dimensioni. Per attività piccole e con rischi limitati (che occupano fino a non più di 10 lavoratori e, in certe condizioni, fino a 50 lavoratori) i datori di lavoro effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs 81/08.[1]

Inoltre per alcuni rischi, quali ad esempio i rischi da agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici), agenti chimici, agenti cancerogeni, movimentazione manuale dei carichi, sono specificamente individuati nel Testo Unico Sicurezza Lavoro, disposizioni inerenti alla valutazione stessa, eventuali limiti all'esposizione dei lavoratori e specifiche misure di prevenzione e protezione, in relazione all'esposizione stessa.

Le metodologie di valutazione dei rischi sono basate sui metodi ingegneristici di scienza della sicurezza, scienza delle costruzioni, sicurezza elettrica e sulla conoscenza approfondita dei principali dispositivi di sicurezza presenti all'interno dell'edificio aziendale, rivolti alla prevenzione incendi (ad esempio estintore e idrante), alla sicurezza elettrica (ad esempio resistenza di terra, interruttore magnetotermico) e agli altri aspetti di sicurezza dei macchinari per la produzione e dei mezzi di trasporto.

Aggiornamento del DVR

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Le indicazioni per procedere con l'aggiornamento del DVR sono riportate all'interno dell'articolo 29 comma 3 del Testo Unico Sicurezza Lavoro, modificato successivamente dalla legge 161/14. All'interno della norma, viene indicato come il Datore di Lavoro deve provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in presenza di:

L'aggiornamento della documentazione va effettuata entro 30 giorni dal verificarsi di uno degli eventi poco sopra citati producendo la relativa documentazione ed informando immediatamente il Rappresentante dei Lavoratori (RLS).

Passi per la realizzazione del sistema di gestione ambientale e S&SL

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A continuazione si presenta una linea guida con "6 passi" per la creazione di un sistema di gestione ambientale e di S&SL (Sicurezza e Salute nel Lavoro) studiato e realizzato con particolare riferimento alle necessità delle Piccola o Media Impresa:[6]

  1. L'analisi iniziale. In questo primo passo viene effettuata l'identificazione degli aspetti ambientali significativi e la valutazione dei rischi ambientali e di S&SL dell'organizzazione. S'identificano, inoltre, le norme applicabili.
  2. La definizione della politica "Ambiente e Sicurezza". In questo secondo passo sono forniti gli strumenti per la definizione della politica per l'ambiente e la S&SL.
  3. La pianificazione di obiettivi e traguardi e lo sviluppo del programma. Completate le analisi iniziali e definita la politica "Ambiente e Sicurezza", le Linee guida propongono una metodologia per pianificare obiettivi e traguardi ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro e sviluppare il programma per raggiungerli.
  4. La realizzazione del sistema di gestione ambientale e di S&SL. Questo passo, strutturato in una serie di paragrafi corrispondenti alle diverse aree del SGI (Sistema di Gestione Integrato), guida allo sviluppo del "cuore" del sistema di gestione, proponendo modelli di procedure, manuali e istruzioni operative.
  5. L'effettuazione del primo audit interno. Le Linee guida forniscono in questo passo gli strumenti e i consigli per completare il primo audit interno al sistema di gestione integrato.
  6. L'effettuazione del riesame della direzione. In questo passo è proposta la modulistica per effettuare e registrare il riesame della direzione.

Completati i primi “6 passi”, si possono effettuare le attività minime per rendere attivo ed operante il sistema di gestione. Qualora si desideri ottenerne la certificazione, è necessario contattare un ente di certificazione. A tal fine, le Linee guida propongono: Alcuni consigli per la gestione del processo di certificazione e considerazioni sui costi di implementazione del SGI Un elenco delle norme disponibili e commenti alle norme stesse

Note

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  1. ^ a b c d e f g Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. ^ d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008, art.1 comma1
  3. ^ a b Addetto al servizio prevenzione e protezione ( A.S.P.P.): L'addetto al servizio prevenzione e protezione è definito dall'art. 2 c. 1 possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 , facente parte del servizio di cui alla lettera l)". Estratto da: Sito Web AUSL Emilia-Romagna per Servizio di prevenzione e protezione Aziendale ( o S.P.P.A.): http://www.ausl.rn.it/doceboCms/wiki/1370_5690/show/italian/0/sspa
  4. ^ a b c d Normattiva - DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
  5. ^ Normattiva - LEGGE 18 dicembre 1973, n. 877 - Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio.
  6. ^ "Linee Guida per l'integrazione dei sistemi di gestione dell'ambiente e della Sicurezza e Salute sul Lavoro (S&SL) nelle Piccole e Medie Imprese", Linee Guida del ISPESL, accesso il 06/10/13, URL: Copia archiviata, su ispesl.it. URL consultato il 6 ottobre 2013 (archiviato dall'url originale il 30 dicembre 2013).

Bibliografia

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Voci correlate

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Collegamenti esterni

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