Il medico competente, ai sensi della legislazione italiana in tema di sicurezza sul lavoro, è il medico che collabora col datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria[Formulazione ambigua che si presta ad errate interpretazioni. Vedi Discussione voce] e per tutti gli altri compiti riferiti al Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, come, ad esempio, collaborare alla valutazione dei rischi[1].
Il medico competente viene definito dalla legislazione vigente (art. 2 c.1 lett. h D.lgs. 81/08) come: «medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, col datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto».
Il medico competente deve essere in possesso di particolari titoli e requisiti e viene designato dal datore di lavoro.
Secondo l'articolo 38 dello stesso D.Lgs. 81/08, può svolgere l'attività di medico competente il laureato in medicina che sia in possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti[2]:
Tutti i medici in possesso dei requisiti sono iscritti all'elenco nazionale dei medici competenti[5], istituito presso il Ministero della salute, consultabile per regioni.