Bardolino Superiore Disciplinare DOCG | |
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![]() Decreto del 30.11.2011 Regolamenta le seguenti tipologie: | |
Fonte: Disciplinare di produzione[1] |
Bardolino Superiore è una DOCG riservata a un vino la cui produzione è consentita nella provincia di Verona, nelle colline tra il Lago di Garda e il fiume Adige.
La zona di produzione comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano sul Garda, Cavaion Veronese, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio in Provincia di Verona
L'indicazione "classico" può essere utilizzata solamente per uve prodotte nella zona pù prossima al lago, storicamente vocata alla produzione del bardolino, comprendente i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano e Cavaion Veronese.[1]
Tutte le operazioni di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella provincia di Verona, eccetto che per il vino a menzione "classico", che devono venire attuate all'interno dell'area delimitata, salvo singole autorizzazioni. [1]
Nel 1897 lo scrittore Giuseppe Solitro inizia a identificare come Bardolino di qualità superiore le partite migliori dell vino locale, adatte all'invecchiamento; Perez nel 1900 lo conferma.
Nel 1926 viene costituito il primo Consorzio di difesa del vino tipico Bardolino; negli anni Trenta la Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia di Conegliano evidenzia che nelle migliori annate il Bardolino può anche subire un breve invecchiamento, definendolo di tipo "superiore"
Con il riconoscimento della denominazione di origine controllata nel 1968 venne consentito l'uso della menzione tradizionale "Superiore" per vini provenienti da vigneti particolarmente vocati.
Nel 1968 venne istituita la DOC Bardolino, ma in seguito venne rilevata la necessità di identificare la tipologia di qualità. Pertanto questa venne scorporata in una apposita DOCG.
Il riconosciuto a DOCG del Bardolino Superiore è avvenuto con DM 01.08.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 07.08.2001.
Successivamente è stato modificato con:
titolo alcolometrico minimo | 12,00% vol. |
acidità totale minima | 4,5 g/l. |
estratto secco minimo | 22,00 g/l |
resa massima di uva per ettaro | 90 q. |
resa massima di uva in vino | 70% |
invecchiamento | 12 mesi |
Risotto al Tastasal[2]