La condotta, in diritto, è quel comportamento umano cui l'ordinamento giuridico ricollega degli effetti e delle conseguenze sul piano giuridico.

Caratteristiche generali

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Ad esempio il termine viene utilizzato nel diritto penale per indicare quei comportamenti che costituiscono reato; affinché essa sia rilevante deve essere conforme alla descrizione della singola norma incriminatrice, cioè tipica. La condotta è un elemento necessario affinché possa verificarsi un reato ma non è da sola sufficiente; non esiste comunque reato senza condotta.

La dottrina ha sempre tentato di individuare un concetto pregiuridico di condotta elaborando varie teorie.

Gli elementi

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L'azione

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Secondo il Mantovani, l'azione è quel "movimento del corpo idoneo ad offendere l'interesse protetto dalla norma o l'interesse statuale perseguito dal legislatore attraverso l'incriminazione". Per movimento deve intendersi, oltre al movimento degli arti, anche la parola (si pensi all'ingiuria verbale), gli spostamenti del corpo e la mimica facciale. Per essere punibile è necessario che l'azione sia idonea ad offendere l'interesse protetto dalla norma (reati di offesa) o quello perseguito dal legislatore (reati di scopo).

Uno dei problemi in ordine all'azione si pone quando l'agente compie più atti, ognuno dei quali idoneo ad offendere il bene protetto: in tali casi (quando cioè sussista il problema dell'unicità o pluralità dell'azione) si deve tenere conto di due requisiti:

Perciò, quando più atti offensivi vengono posti in essere nel medesimo interesse, questi saranno da considerarsi come un tutto unitario, cioè parte di una sola azione.

L'omissione e l'obbligo di impedire l'evento

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L'omissione è stata considerata dai legislatori più tardi rispetto ai reati commissivi; essa è un non facere e ciò ha comportato non pochi problemi di conciliabilità con il principio di causalità materiale. In passato alcuni hanno ipotizzato una fisicità dell'omissione (omissione= “azione” omissiva di un comportamento dovuto) ma tale impostazione si presta a facili obiezioni: non sempre chi omette di agire compie un'altra azione.

La dottrina ha elaborato vari orientamenti riguardo alle fonti dell'obbligo d'impedimento dell'evento lesivo:

Concezioni della condotta

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Concezione naturalistica

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Secondo la concezione naturalistica (o causale) la condotta è un movimento corporeo cagionato dalla volontà; tale teoria pur riuscendo ad abbracciare i tipi di reato perfetto e tentato (ed in un certo qual modo quelle colpose – il momento soggettivo rileva in sede di colpevolezza e non di condotta), non riesce però a comprendere le condotte omissive poiché sotto il profilo naturalistico esse non esistono.

Concezione finalistica dell'azione

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La concezione finalistica considera la condotta come quell'attività funzionale al perseguimento di un dato obiettivo (o, in altre parole, quell'attività rivolta finalisticamente alla realizzazione dell'evento tipico).

Tale teoria non riesce però a comprendere le condotte colpose ed omissive se non ricorrendo a “contorcimenti dialettici”: per i reati colposi si parla quindi di attività "potenzialmente finalistica" mentre per i reati omissivi si parla di "finalità potenziale".

Concezione sociale

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Questa più recente concezione ha individuato la condotta in qualsiasi comportamento socialmente rilevante; essa può ben comprendere tutti i tipi di comportamento (reati attivi, omissivi, colposi e dolosi); rimangono escluse così le reazioni inconsapevoli dell'uomo.

A tale teoria è stato criticato il suo approccio definito poco rigoroso che non descriverebbe sufficientemente i caratteri necessari della condotta.

Bibliografia

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Voci correlate

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