Il piano regolatore generale comunale è, in Italia, uno strumento urbanistico di pianificazione territoriale che regola l'attività edificatoria all'interno di un territorio comunale, di cui ogni comune italiano deve dotarsi, ai sensi di legge.

Può essere adottato comunemente da più comuni; in questo caso si parla di piano regolatore generale intercomunale.

Storia

L'istituto venne introdotto a livello giuridico dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359; durante il ventennio fascista la legge legge 17 agosto 1942, n. 1150 una nuova regolamentazione dell'istituto, con una radicale trasformazione delle sue caratteristiche, in particolare ne mutò il nome in "piano regolatore generale" estendendone la validità all'intero territorio comunale; e seppur non obbligatorio non aveva attuazione diretta, necessitando di un ulteriore livello di attuazione, introdusse la zonizzazione del territorio in aree.

Tra gli anni '60 e '90 si susseguirono varie riforme, rendendone obbligatoria l'adozione solo negli elenchi di cui ai decreti del Ministero dei lavori pubblici, emanati nel corso degli anni; alcune disposizioni in merito sono contenute nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Evoluzione regionale

I primi piani regolatori

Solitamente i piani regolatori comunali riguardavano soprattutto le grandi città:

  1. Cagliari (piano Cima del 1861)
  2. Firenze (piano Poggi del 1865)
  3. Catania (piano Gentile Cusa del 1879)
  4. Palermo (piano Giarrusso del 1885)
  5. Bologna (piano regolatore del 1889)
  6. Roma (piano Viviani del 1873 e del 1882, piano Saintjust-Nathan del 1909)
  7. Milano (piano Beruto del 1884, piano Pavia-Masera del 1912)
  8. Napoli (piano di risanamento del 1885, piano De Simoni del 1914)

Caratteristiche

Può esser redatto da un singolo comune o da più comuni limitrofi e contiene indicazioni sul possibile utilizzo o tutela delle porzioni del territorio cui si riferisce. Non è obbligatorio, ma ove la legge lo imponga i comuni italiani sono tenuti a nominare i progettisti entro 3 mesi dalla data in cui essa sorga, e ad adottare il piano nei successivi 12 mesi e a presentarlo alla regione italiana di competenza per l'approvazione entro due anni dalla data del decreto che ha disposto l'obbligatorietà. Ha validità a tempo indeterminato, sino alla sua sostituzione o modifica.

Articolazione e contenuto

Si articola generalmente in:

Tra i contenuti principali possiamo annoverare:

Contenuti del P.R.G.

L'art. 7 della legge "fondamentale" n. 1150/42, stabilito che il P.R.G. deve essere esteso a tutto il territorio comunale, ne fissa i contenuti:

Per integrare questo elenco ricordiamo che la legge n.765/1967 introduce altre disposizioni relative a:

Il P.R.G. può essere espresso mediante tre sottolivelli di pianificazione territoriale che sono: Piano strutturale Comunale (P.S.C.), Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.), Piano operativo Comunale (P.O.C.).

Il P.S.C.
Il R.U.E.
Il P.O.C
Documenti che contribuiscono a formare il P.R.G.

In mancanza di precise indicazioni da parte della legge urbanistica nazionale, provvedono a questo scopo le leggi urbanistiche regionali. In generale un P.R.G. è formato dai seguenti elaborati:

L'insieme della cartografia può essere costituito da:

Formazione e validità del P.R.G.

La formazione del P.R.G. avviene su delibera del Consiglio Comunale che può affidare l'incarico di redigerlo a un professionista (o gruppo) esterno o, in alternativa, al proprio Ufficio Tecnico. La formazione di un P.R.G. si articola in due fasi:

Nella prima fase si raccolgono informazioni e dati relativi alla situazione esistente nel territorio da pianificare sia dal punto di vista paesistico-ambientale che della struttura insediativa e produttiva in tutte le sue componenti. Ciò costituisce il presupposto per delineare un quadro puntuale dello stato di fatto del territorio da pianificare onde pervenire alle scelte di piano. Queste sono principalmente scelte politiche di competenza degli Amministratori locali, mentre spetta ai progettisti del piano individuare le modalità tecniche per la loro attuazione. In base alla legge n. 1150/42 il P.R.G. ha validità illimitata. Nel corso della sua validità il P.R.G. può essere soggetto a varianti oppure può essere sostituito da un P.R.G. di nuova formazione. Nella pratica corrente il P.R.G. ha, invece, validità limitata nel tempo e comunque condizionata dalle previsioni dei P.T.C., qualora esistano.

Elaborati

Il decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 aggiunse altre due tavole:

Tipologia dei piani attuativi

I piani regolatori possono prevedere l'utilizzo di strumenti più dettagliati per definire i nuovi interventi previsti. I piani attuativi possono essere di vario tipo:

I piani attuativi quali P.L.C. e P.d.R. possono essere di iniziativa sia pubblica che privata, mentre i P.P., P.E.E.P. e P.I.P. sono esclusivamente pubblici.

Nei bandi per l'assegnazione dei contributi, la regione stabilisce il prezzo massimo al metro quadro, che per legge deve essere inferiore ai valori di mercato. Il comune, quindi sempre in via amministrativa, stabilisce una convenzione con l'operatore economico che offre le case: la convenzione riporta il prezzo effettivo entro questi massimali regionali, nella convenzione sottoscritta con l'operatore che offre le case, e le aree edificabili messe a disposizione a prezzo calmierato dallo stesso comune.

Per evitare che le case costruite in edilizia convenzionata siano poi vendute a prezzi al m² maggiorati rispetto a quello stabilito nei bandi comunali o regionali, e che scontano realmente ai clienti il contributo pubblico, il comune o la regione impongono che per ottenere il pagamento del saldo del finanziamento pubblico, l'operatore economico deve presentare l'attestato di fine lavori, la convenzione sottoscritta con il comune e il rogito di compravendita dell'alloggio (o del contratto di affitto, in caso di immobile destinato alla locazione), accertando che nel rogito siano rispettati i prezzi al metro quadro fissati dal bando regionale e dalla convenzione del comune con il costruttore.

Il procedimento per l'adozione

Lo stesso argomento in dettaglio: Legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La procedura di approvazione ed entrata in vigore del PRG è fornita principalmente dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. A seguito delle varie modifiche legislative, nella definizione della procedura concorrono anche altre leggi, come per esempio il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 il quale tra l'altro ha dato la competenza all'approvazione alle Regioni d'Italia ed ha eliminato l'obbligo di approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, e di preventiva consultazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Iter procedurale di formazione ed approvazione

Contro il P.R.G. approvato può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il P.R.G. inizia il suo iter mediante l'adozione del consiglio comunale (in tale sede il piano viene pubblicato); le procedure di deposito e pubblicazione sono descritte dalla legge n.1150/1942. Per 30 giorni, il P.R.G. deve poter essere visto da tutti mediante affissione all'albo pretorio. Tutte le osservazioni, catalogate in ordine di arrivo, pervenute nei termini di cui sopra diventano oggetto di valutazione da parte dei progettisti del PSC e degli uffici preposti, quindi sottoposte al consiglio comunale. Il consiglio comunale con deliberazione motivata si pronuncerà sull'accoglimento o meno delle osservazioni presentate, entro centottanta giorni dalla scadenza dei sessanta giorni di cui sopra; con lo stesso atto il consiglio adotta definitivamente il PRG con le modifiche apportate a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni.

Nei trenta giorni successivi alla delibera di adozione definitiva il PRG verrà trasmesso alla giunta regionale la quale si esprimerà sulla conformità del PRG alla normativa sovraordinata (per esempio: PPAR, PIT e PTC). Il parere espresso dalla giunta regionale entro centottanta giorni, qualora favorevole consente al consiglio comunale di approvare il PRG nei successivi sessanta giorni. Qualora la giunta esprima dei rilievi in ordine alla conformità del PRG il comune italiano interessato può:

Detto atto verrà discusso dalla giunta regionale che nei novanta giorni successivi dovrà esprimere un parere definitivo, che consentirà l'approvazione definitiva del Piano. Dalla data di adozione della variante generale sino alla data di approvazione definitiva sono in vigore tutti e due gli strumenti urbanistici generali (quello vigente e quello adottato), pertanto per qualsiasi intervento (a esclusione della manutenzione ordinaria), che comporti la trasformazione del territorio e/o del patrimonio edilizio, dovrà essere conforme alle previsioni di tutti e due gli strumenti urbanistici; si applicano infatti le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952 n. 1902.

Qualora le istanze presentate prevedano interventi in contrasto con lo strumento urbanistico generale adottato, il loro iter dovrà essere motivatamente "sospeso" fino alla data di approvazione del nuovo PRG.

Note

Bibliografia

Voci correlate

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