Consiglio universitario nazionale
Sede del Ministero a Roma, viale Trastevere.
SiglaCUN
StatoBandiera dell'Italia Italia
TipoOrgano consultivo ministeriale
Istituito1979
daGoverno Andreotti IV
PredecessoreConsiglio Superiore della Pubblica istruzione
PresidentePaolo Vincenzo Pedone
VicepresidenteFulvio Cortese
SedeRoma
IndirizzoVia Michele Carcani, 61
Sito webwww.cun.it/

Il Consiglio universitario nazionale (in acronimo CUN) è un organo consultivo del Ministero dell'università e della ricerca italiano. Attualmente è presieduto da Paolo Vincenzo Pedone, ordinario di biochimica presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Storia

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La proposta relativa all'istituzione di un Consiglio universitario nazionale venne avanzata nel 1962, come organo consultivo del Ministero della pubblica istruzione.[1] L'organo venne in seguito formalmente istituito con la legge 7 febbraio 1979, n. 31, che gli attribuiva le funzioni svolte fino a quel momento dalla prima sezione del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione, poi divenuto Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI). Si trattava quindi di un organismo con compiti consultivi e disciplinari, presieduto dal Ministro della Pubblica Istruzione.

La composizione, regolata dall’art. 98 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, prevedeva 60 membri (21 professori ordinari, 21 professori associati, 4 ricercatori di ruolo, 3 studenti, 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 4 esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un membro designato e uno eletto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e uno eletto dal CNPI), con mandato triennale rinnovabile una sola volta. L’art. 67 dello stesso D.P.R. 382/1980 prevedeva inoltre la costituzione di comitati consultivi del CUN, uno per ciascun’area omogenea, composti da 10 professori eletti e da un presidente designato dal CUN, e incaricati di esaminare i progetti di rilevante interesse nazionale e di formulare pareri vincolanti in merito alla ripartizione del 40% dei fondi destinati alla ricerca scientifica.

Successivamente, con l'art. 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168 il CUN fu ridefinito quale “organo elettivo di rappresentanza universitaria”. La definizione dei compiti e della composizione fu rinviata alla successiva legge 19 novembre 1990 n. 341, che non cambiò in misura significativa l’attribuzione delle funzioni ma modificò la composizione fissando il numero dei membri in 54 (30 eletti in rappresentanza delle aree scientifiche, 8 rettori designati dalla CRUI, 8 eletti tra gli studenti, 5 eletti tra il personale tecnico-amministrativo, 2 designati dal CNEL e uno designato dal CNR) con mandato quadriennale e senza possibilità di immediata rielezione. Il Presidente doveva essere eletto tra i membri dell’organo.

Tuttavia questo disegno non divenne mai operativo in quanto il regime di prorogatio della precedente composizione si mantenne fino alla riforma Bassanini del 1997. I commi 102-108 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 trasformarono il CUN in “organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie”, ampliando la funzione di consulenza ed estendendola a temi quali la programmazione, il finanziamento, l’ordinamento dei corsi, i settori scientifico-disciplinari, il reclutamento dei docenti. La composizione fu di nuovo modificata portando il numero dei membri a 58 ( un professore ordinario, un associato e un ricercatore per ciascuna delle 14 aree disciplinari, 8 studenti eletti dal CNSU, 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, 3 membri eletti dalla CRUI). Il mandato rimase quadriennale non immediatamente rinnovabile, e fu confermato il principio dell’elezione del Presidente tra i membri. Anche in questo caso il regime di prorogatio fu mantenuto fino alla nuova riforma del CUN, definita dalla legge 26 gennaio 2006, n. 18, che stabilisce le competenze e la composizione dell’organo.

Composizione e funzionamento

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La composizione è disciplinata dall'art. 1 della legge 18/2006:[2]

I componenti sono eletti per un mandato quadriennale rinnovabile una sola volta e non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte;[3] coloro che decadano dal mandato vengono sostituiti entro due mesi con elezioni suppletive per il mandato originario, salvo la decadenza si sia avuta nell'ultimo anno del medesimo. [4]

Ai sensi dell'art. 1 della legge del 2006, il funzionamento del CUN è disciplinato da un Regolamento interno approvato dall’organo stesso. Un primo regolamento fu emanato il 20 marzo 1998. A seguito dell’entrata in vigore della legge 18/2006 un nuovo regolamento fu approvato il 7 marzo 2007 e modificato il 6 aprile 2011 e il 24 aprile 2013 (versione attualmente in vigore).

Competenze

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Secondo l'art. 2 della legge n. 18/2006[5]:

«Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:
a) obiettivi della programmazione universitaria;
b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle universita';
c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
d) regolamenti didattici di ateneo;
e) settori scientifico-disciplinari;
f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della citata legge n. 127 del 1997;
g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.»

La legge 18/2006 prevedeva inoltre che il CUN esprimesse il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento e alla conferma dei professori ordinari e associati e dei ricercatori ed eleggesse al suo interno, un collegio di disciplina con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Tali disposizioni risultano palesemente superate alla luce della riforma universitaria disciplinata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Per effetto di successivi interventi legislativi sono state invece attribuite all’organo ulteriori competenze, per cui attualmente, oltre a quanto già previsto, il CUN:

Note

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  1. ^ L'evoluzione del sistema di valutazione negli ultimi dieci anni (sito ufficiale del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
  2. ^ Art. 1 comma 1 lett. da a) a f) legge 16 gennaio 2006, n. 18., su edizionieuropee.it.
  3. ^ Art. 1 comma 6° legge 16 gennaio 2006, n. 18, su edizionieuropee.it.
  4. ^ Art. 1 comma 7° legge 16 gennaio 2006, n. 18, su edizionieuropee.it.
  5. ^ Legge 16 gennaio 2006, n.18, Riordino del Consiglio universitario nazionale, su miur.it. URL consultato il 04-10-2010.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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Controllo di autoritàSBN UFIV048513