L'ufficio scolastico regionale è un ufficio periferico del ministero dell'istruzione italiano, presente in 18 capoluoghi di regione (non c'è in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dove vige una disciplina separata).

Istituito con d.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, la sua disciplina è attualmente contenuta nel d.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260, e segnatamente nell'art. 7. Ha sostituito il precedente provveditorato agli studi.

Struttura

L'ufficio scolastico regionale, al quale è preposto un direttore generale, dipende funzionalmente dai capi dei dipartimenti del Ministero, in relazione alle specifiche materie da trattare. Si articola sia per funzioni che per ambiti territoriali in uffici ai quali sono preposti dirigenti di seconda fascia.

L'articolazione territoriale è solitamente a livello provinciale, in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati fino al 2006 centri servizi amministrativi (CSA), ridenominati uffici scolastici provinciali (USP) dal 2006 e uffici con competenza per ambiti territoriali (AT) dal 2010. Dipendono funzionalmente dal direttore dell'ufficio scolastico regionale, a livello periferico, anche i dirigenti investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, componenti il corpo ispettivo del Ministero.

Funzioni

Le funzioni dell'ufficio scolastico regionale sono elencate all'art. 7, comma 3, del d.P.R. 260/2007. Esso ha ereditato le competenze, comunque ridimensionate a seguito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in precedenza attribuite al provveditorato agli studi, soppresso dall'art. 6 del d.P.R. 347/2000. In particolare:

Voci correlate

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 35785