Un docente in Italia è un docente nel campo dell'istruzione che opera all'interno della scuola italiana e dell'università italiana, in possesso di requisiti e preparazione differenti, a seconda degli ordini e delle rispettive normative regolate per la scuola dal Ministero dell'istruzione e del merito e per l'università dal Ministero dell'università e della ricerca.
La disciplina generale per la selezione del personale docente è dettata dal d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; in particolare:
Tutti i docenti, sia di ruolo che supplenti, sono assunti su classi di concorso di cui possiedono i titoli di accesso. Può capitare, però, che l'eccessiva carenza di docenti provvisti dei titoli porti alla necessità di assumere supplenti anche sprovvisti del titolo di accesso, ad esempio attingendo dalle domande di messa a disposizione (MAD).
Ogni insegnamento impartito nelle scuole di ogni ordine e grado può essere assegnato a una o più classe di concorso, a cui il docente ha accesso tramite una determinata laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello o titoli a essi equipollenti, eventualmente limitate al possesso di specifici CFU/CFA in determinati settori scientifici/artistici disciplinari, oppure tramite uno specifico diploma nel caso degli insegnanti tecnico-pratici.
Le classi di concorso sono ordinate tramite codici alfanumerici: ad esempio, per insegnare alla scuola primaria si deve essere assunti nella classe di concorso EEEE, mentre per insegnare matematica e fisica al liceo classico si deve essere assunti nella classe di concorso A027. Alcuni insegnamenti sono detti "atipici" perché assegnabili a più classi di concorso: ad esempio, l'insegnamento della matematica nel liceo scientifico può essere affidato a docenti afferenti alla classe di concorso A026 oppure alla A027.
I regolamenti disciplinanti le classi di concorso, il loro accesso e la corrispondenza ai vari insegnamenti dei vari indirizzi di studio sono stati più volte modificati nel corso del tempo. Attualmente il sistema di classi di concorso prevede:
Un docente di ruolo è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione docente[10] per la specifica classe di concorso in cui opera. Storicamente l'abilitazione è stata acquisita mediante differenti procedure, alcune anche finalizzate al ruolo.
Ad oggi[11] si prevede un percorso universitario di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU, al termine del quale si consegue l'abilitazione all'insegnamento.
Il superamento di un concorso permette agli aspiranti docenti di entrare in ruolo a tempo indeterminato e/o di conseguire l'abilitazione per un'altra classe di concorso. Dal 1999 si sono svolti i seguenti concorsi docenti tutte con modalità diverse. Il limite di età per partecipare ai concorsi era prima fissato a 35 anni, poi nel 1975 venne portato a 40 anni e dal 1997 il limite è stato fissato a 65 anni d'età[12]. Antenato degli attuali concorsi è stato il "concorso per merito distinto", un concorso annuale istituito dalla riforma Gentile nel 1923, modificato nel 1958 dal ministro dell'Istruzione Aldo Moro e abolito nel 1974, che consisteva in un concorso per titoli ed esami (uno scritto e una lezione) o per soli titoli (a seconda della fascia stipendiale di appartenenza) e consentiva uno scatto stipendiale[13][14].
Di seguito è presentato un elenco dei concorsi svolti o in corso di svolgimento dal 1999 a oggi.
Concorso | Domande di iscrizione[15] | Posti a bando | Requisiti per i posti comuni | Prove |
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Concorso ordinario abilitante 1999 (svolto nel 1999-2000)[16] |
1.355.270[17] | 569.642[17] |
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Concorso insegnanti di religione 2004[18] | 22.000[19] | 17.800[20] |
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Concorso ordinario 2012[21] | 321.210[22] | 11.542 |
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Concorso ordinario (per abilitati) 2016[23] | 165.578[24] | 63.712 |
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Concorso straordinario (per abilitati) 2018[25] | 49.901[26] | 64.149 |
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Procedura straordinaria per l'abilitazione 2020, detta "concorso abilitante straordinario 2020" (non ancora svolto[27])[28] |
? | nessuno[29] |
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Procedura straordinaria per il ruolo 2020, detta "concorso straordinario 2020" (svolto nel 2020-2021)[30] |
64.563[31] | 32.000 |
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Concorso ordinario 2020[32][33] (svolto dal 2021, da cui sono state scorporate le CdC A20, A26, A27, A28 e A41 nelle procedure cosiddette STEM) |
430.585[34] | 33.000 |
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Concorso ordinario STEM 2021[36]
(scorporamento dal Concorso ordinario 2020 delle CdC A20, A26, A27, A28 e A41) |
60.521[37] | 6.129 |
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Concorso ordinario STEM 2022 (svolto dal 2022, indetto limitatamente alle CdC A20, A26, A27, A28 e A41 sui posti residuali dal Concorso STEM 2021)[38] |
37.158[39] | 1.685 |
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Procedura concorsuale straordinaria 2021, detta "straordinario bis" (svolto dal 2022)[40] |
36.836[41] | 14.420 |
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Concorso educazione motoria alla primaria 2023 (svolto dal 2023)[42] |
22.586[43] | 1.740 |
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Concorso ordinario 2023 detto "concorso straordinario ter" (svolto dal 2024)[45][46] |
372.804[47] | 44.654 |
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I vincitori dovranno iscriversi ad un percorso universitario da 30 o 36 o 60 CFU per conseguire l'abilitazione. |
Nell'anno scolastico 2022/2023 i docenti erano 943.681 di cui 709.105 a tempo indeterminato e 234.576 supplenti a tempo determinato[48].
All'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 gli immessi in ruolo erano 43.430 da diverse procedure a fronte di 50.807 posti disponibili autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze[49]
Gli insegnanti di religione cattolica concorrono in concorsi a essi dedicati.
Negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024[50] sono stati assunti con procedura straordinaria i docenti inseriti nelle prime fasce GPS (ovvero docenti già abilitati o specializzati all'insegnamento), nel 2022/2023 e nel 2023/2024 limitatamente ai posti di sostegno. Tale procedura prevede l'accesso al percorso annuale di formazione e prova durante un anno svolto a tempo determinato su una cattedra vacante e disponibile, al termine del quale è prevista una prova disciplinare per la conferma o meno in ruolo e accesso al contratto a tempo indeterminato.
Sebbene oggi l'unico canale di assunzione a tempo indeterminato nel comparto scuola sia il concorso pubblico per esami e titoli, non è sempre stato così.
Dal 1973[51] al 1999 è esistito il cosiddetto "doppio canale" di reclutamento, con cui i docenti che avevano accumulato un certo numero di anni di servizio potevano accedere ad un concorso per soli titoli a loro riservato (eventualmente un corso-concorso per ottenere anche l'abilitazione all'insegnamento), accedendo così al ruolo senza procedure selettive sulla base di esami. A tali concorsi per soli titoli veniva destinato il 50% dei posti annualmente liberi.
Tra il 1999 e il 2008 il secondo canale di accesso ai ruoli fu la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, di durata biennale e con selezione all'ingresso, il cui esame finale aveva valore concorsuale.
Con la legge 296/2006 le Graduatorie permanenti sono diventate Graduatorie ad Esaurimento (GAE) con tutti gli abilitati fino all'AS 2010/2011 da SSIS e dai concorsi e sono state chiuse a nuovi inserimenti, le GAE sono utilizzate dal 2007 sia per le supplenze che per le immissioni in ruolo con una percentuale del 50% ogni anno[52][53]. La GAE saranno valide fino all'AS 2024/2025[54].
In Italia il contratto collettivo nazionale del lavoro conteggia esplicitamente solo alcune delle attività relative al lavoro del docente.
In particolare, per le ore di insegnamento in classe sono previste:
A queste il contratto collettivo aggiunge le seguenti ore per le attività collegiali:
Tutte le altre attività individuali non sono conteggiate dal contratto ma devono comunque essere svolte. Tra queste rientrano la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, i rapporti con le famiglie, gli scrutini intermedi e finali.
I docenti di ruolo assunti in una data istituzione scolastica possono:
La percentuale di posti annualmente destinate alle varie procedure di mobilità, nonché l'ordine di accoglimento delle domande, è decisa di anno in anno dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Per insegnare nell'università italiana o in altre istituzioni superiori universitarie (come ad esempio le scuole superiori universitarie) è necessario diventare ricercatore universitario. In particolare, il conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure di diploma di specializzazione medica o esser stato titolare di assegno di ricerca anteriormente all'entrata in vigore della riforma Gelmini, è requisito indispensabile per la partecipazione a concorso per ricercatore, bandito dalle università in Italia previo conseguimento di una idoneità scientifica nazionale prevista dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.[55] Tuttavia, in alcuni casi è possibile esercitare attività di docenza nelle ipotesi previste dalla legge, [56] come ad esempio nel caso del professore a contratto o per i lettori di lingua straniera, oppure la chiamata di studiosi di chiara fama, ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Nel sistema universitario italiano, si distinguono i seguenti ruoli accademici:
I titoli di professore emerito e professore onorario costituiscono un riconoscimento alla carriera, ma non fanno parte dei ruoli accademici. Ogni docente e ricercatore afferisce ad un settore scientifico disciplinare: questi ultimi sono aggregati in più aree concorsuali (attualmente quattordici).
Dopo la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (parte della Riforma Gelmini)[59] la modalità di accesso ai ruoli universitari prevede, come precondizione, il conseguimento di un'idoneità nazionale, chiamata Abilitazione scientifica nazionale (ASN). Tale abilitazione è ottenuta attraverso una procedura nazionale di valutazione per titoli bandita annualmente, i cui criteri sono stati stabiliti dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222[60] per le prime due tornate (2012 e 2013), e successivamente rivisti[61]. In linea di massima i candidati devono preventivamente superare tre valori-soglia calcolati nell'ambito del proprio settore scientifico-disciplinare (numero di monografie, di articoli, di articoli in riviste di fascia A in un determinato lasso temporale), quindi essere soggetti a valutazione da parte di una commissione di cinque docenti ordinari per ogni settore concorsuale.
I cinque commissari sono nominati per sorteggio da una lista compilata tra coloro che hanno fatto domanda per farne parte e che posseggono o superano i valori-soglia per professore ordinario. Per la stessa università non può far parte della commissione più di un professore ordinario. La commissione avvia i propri lavori prima che venga pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando di apertura delle candidature. Successivamente vengono analizzati titoli e pubblicazioni dei candidati, quindi la commissione esprime un giudizio che motivi l'attribuzione o meno dell'abilitazione, la quale ha una durata di sei anni. Per la fascia degli associati viene richiesto un numero inferiore di pubblicazioni e di titoli rispetto alla fascia degli ordinari. Per ogni settore concorsuale sono stabiliti criteri e parametri bibliografici divisi per le rispettive fasce. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette annualmente con decreto ministeriale, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari. Il conseguimento dell'abilitazione consente la partecipazione alle procedure concorsuali di abilitazione indette nei sei anni successivi per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore. Con la legge Gelmini viene abolito il periodo di straordinariato e di conferma di tre anni per i professori associati e ordinari, mentre la progressione stipendiale viene rivista ogni tre anni. I singoli atenei bandiscono una procedura di chiamata per professore associato o per professore ordinario, secondo le seguenti modalità:
In tale ultimo caso, si hanno due tipologie di selezione:
In deroga a questi tre metodi di reclutamento, è possibile esercitare attività di docenza nelle ipotesi previste dalla legge (come ad esempio per il lettori di lingua straniera, oppure la chiamata di studiosi di chiara fama).[62]
I professori devono obbligatoriamente garantire un'attività annuale di almeno 1.500 ore, di cui 250 in regime di impegno a "tempo definito" (comprensive di lezioni ex cathedra, assistenza agli studenti e ai laureandi) o a "tempo pieno" (di almeno 350 ore annuali). Le ore di didattica frontale sono in ogni caso massimo 120. Nel primo caso la retribuzione è minore, ma il professore ha diritto a svolgere la sua attività professionale anche in altri contesti. Tale disposizione, oltre ad andare incontro a particolari esigenze degli interessati, mira a garantire agli Atenei l'apporto di esperienze provenienti dal mondo produttivo, diminuendo il tasso di astratto accademismo. Il professore "a tempo definito" non può svolgere determinati incarichi amministrativi e di coordinamento (direzione di dipartimento universitario e inter-dipartimentali, incarichi in Consiglio di amministrazione ed in senato accademico, ricoprire il ruolo di rettore): tali incarichi sono, infatti, riservati ai soli professori di prima fascia a "tempo pieno".
Ai professori ordinari in pensione o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni di servizio in tale ruolo, le Università, su iniziativa dell'ultima facoltà o dell'ultimo dipartimento di afferenza del docente, possono proporre al ministro dell'Università e Ricerca di conferire il titolo di professore emerito[63] (concesso attraverso DPR). Il titolo di professore onorario può essere conferito, con le medesime modalità, qualora il servizio da professore ordinario abbia avuto una durata di almeno quindici anni ma inferiore a venti anni. Ai professori emeriti e ai professori onorari non sono riservate particolari prerogative accademiche.
Il professore a contratto è un esperto della materia reclutato per specifiche esigenze didattiche, scelto a seguito di selezioni pubbliche, per soli titoli, solitamente per un anno accademico, eventualmente rinnovabile. Si tratta della figura che sostituisce quella di professore incaricato. Il professore a contratto è una figura priva di stipendio mensile con rimborso a fine anno accademico in un’unica soluzione di circa 3000€ per l'intero anno accademico; nel 2021 il 30.1% dei professori universitari è costituito da professori a contratto.[1]
Ai sensi della riforma Moratti, ai ricercatori universitari, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento, e ai professori incaricati ad esaurimento, è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli.[64]